Art. 4.
(Abilitazione per l'applicazione e la somministrazione di ossigeno).

      1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, organizza i corsi di abilitazione dei laureati in medicina e chirurgia all'applicazione e alla somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari. I corsi possono essere svolti anche presso enti appositamente autorizzati dalla commissione di cui all'articolo  6.